Opposizione del terzo all'esecuzione - Cass. n. 24945/2020
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) - Opposizione del terzo all'esecuzione - Interpretazione dell'art. 621 c.p.c. - Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore - Necessaria diversità tra le attività svolte dal debitore e dal terzo - Esclusione.
L'art. 621 c.p.c., nel richiedere ai fini dell'ammissione della prova testimoniale che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non richiede necessariamente che il terzo ed il debitore svolgano due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24945 del 06/11/2020 (Rv. 659990 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_621