Partecipazione di più creditori – Cass. n. 4034/2021
Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficada esecutiva del titolo - Effetti.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l’effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Civ_art_2740