Esecuzione forzata - competenza - per materia - esecuzione mobiliare e presso terzi - Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell'ex coniuge - Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza del titolo del credito azionato - Esclusione.
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3881 del 16/02/2021 (Rv. 660584 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026_2