Declaratoria di improcedibilità – Cass. n. 3019/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizioni esecutive - Chiusura della fase sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell’opposizione del debitore sia dell'azione esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del creditore - Sussistenza - Ragioni.
In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021 (Rv. 660609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619