Erronea indicazione dell'estensione del bene oggetto di trasferimento – Cass. n. 17811/2021
Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione dell'estensione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale).
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_617