Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento – Cass. n. 17811/2021
Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Pignoramento: forma - effetti - estensione ad accessori, frutti e pertinenze - Identificazione dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Costruzione eretta sul terreno trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza.
I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2912, Cod_Proc_Civ_art_586