Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - Conclusione dell'esecuzione e scadenza dei termini per le relative opposizioni - Successive azioni volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.
L'ammissione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli, è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relative ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20331 del 16/07/2021 (Rv. 661701 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
20331
2021