Tardiva iscrizione della causa a ruolo – Cass. n. 21512/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Fase di merito - Termine per la costituzione in giudizio - Riduzione - Esclusione - Tardiva iscrizione della causa a ruolo - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito di tutte le cosiddette ”opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 (Rv. 662024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_616
Corte
Cassazione
21512
2021