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Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati – Cass. n. 22210/2021

Esecuzione forzata - beni indivisi - Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) ex art. 600, comma 2, c.p.c. - Natura - Autonomo giudizio di cognizione funzionalmente collegato al processo esecutivo - Configurabilità - Fase o subprocedimento dell'esecuzione forzata - Esclusione - Conseguenze - Opposizione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Improponibilità nel giudizio divisorio.

 

Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. "divisione endoesecutiva") ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell'ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte - o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise - opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 (Rv. 662203 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_600, Cod_Proc_Civ_art_617

 

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