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Esistenza al momento della notificazione del pignoramento – Cass. n. 24686/2021

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Esistenza del credito - Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - Fondamento.

 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547

 

Corte

Cassazione

24686

2021