Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Cass. n. 25478/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
25478
2021