Documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria – Cass. n. 26116/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione - Documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria - Inserimento nel fascicolo della causa di opposizione e collocazione nei fascicoli di parte - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26116 del 27/09/2021 (Rv. 662409 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619