Sussistenza del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata – Cass. n. 27688/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione - Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri.
Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615