Esecuzione forzata - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l'esecuzione forzata - Insussistenza - Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all'accesso al giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474
Corte
Cassazione
28077
2021