Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - in genere - opposizioni - agli atti esecutivi -Provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore - Conseguenze - Opponibilità all'aggiudicatario del bene - Esclusione - Fondamento.
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla quale l'aggiudicatario non prende parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2929, Cod_Proc_Civ_art_569, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
39243
2021