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Mancata comunicazione al debitore – Cass. n. 39243/2021

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - in genere - opposizioni - agli atti esecutivi -Provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore - Conseguenze - Opponibilità all'aggiudicatario del bene - Esclusione - Fondamento. 

 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla quale l'aggiudicatario non prende parte.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2929, Cod_Proc_Civ_art_569, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

39243

2021