Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza – Cass. n. 38368/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza - Impugnabili solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026 bis, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_187