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Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi – Cass. n. 9229/2022

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Validità del titolo esecutivo - Mutuo di somma di denaro - Momento perfezionativo - Versamento da parte della mutuataria di parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi del mutuatario - Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi - Esclusione - Fattispecie.

 

Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 (Rv. 664557 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474

 

Corte

Cassazione

9229

2022