Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione.
Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022 (Rv. 664260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
9226
2022