Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 12977/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità - Omissione - Rimedi.
In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_289, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_624