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Chiusura del processo di esecuzione – Cass. n. 12690/2022

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere - Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito - Effetti - Chiusura del processo di esecuzione - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti all'ordinanza - Deduzione con azione ordinaria di cognizione - Necessità - Fattispecie.

 

Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022 (Rv. 664812 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_615

 

Corte

Cassazione

12690

2022