Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 11848/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Rigetto dell'opposizione senza fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito - Forma di ordinanza o di sentenza - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, potendo la parte introdurre comunque tale giudizio per far valere in quella sede ogni doglianza; ove, invece, il provvedimento adottato abbia forma di sentenza, quest'ultima dev'essere cassata senza rinvio, precludendo in radice la relativa emissione l'introduzione del giudizio di merito, in forza del principio del "ne bis in idem".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11848 del 12/04/2022 (Rv. 664806 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618