Creditore titolare di prelazione risultante da pubblici registri – Cass. n. 15996/2022
Esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - espropriazione immobiliare - Intervento senza titolo esecutivo - Creditore titolare di prelazione risultante da pubblici registri - Adempimenti - Deposito e notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili - Necessità - Esclusione.
Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titulo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Civ_art_2214