Riparto degli oneri probatori – Cass. n. 15376/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze in caso di sentenza di condanna a titolo di rivalsa.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15376 del 13/05/2022 (Rv. 664831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_615