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Oggetto della vendita un fabbricato o una porzione di fabbricato strumentale – Cass. n. 15912/2022

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - Fabbricato strumentale - Operazione esente ex art. 10, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Opzione per l'imponibilità - Legittimazione del debitore esecutato - Sussistenza - Interpello da parte del professionista delegato.

 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, qualora oggetto della vendita sia un fabbricato o una porzione di fabbricato strumentale, suscettibile di dar luogo a un'operazione esente ex art. 10, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'opzione per l'imponibilità del trasferimento, non implicando attività dispositiva del bene pignorato, spetta unicamente al debitore esecutato, il quale deve essere, all'uopo, interpellato dal professionista delegato, se del caso mediante l'assegnazione di un termine per la relativa opzione, il cui inutile decorso comporterà l'assoggettamento del trasferimento alla regola generale dell'esenzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15912 del 18/05/2022 (Rv. 664835 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_574, Cod_Proc_Civ_art_591

 

Corte

Cassazione

15912

2022