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Intervento privo di titolo esecutivo contro un terzo datore di ipoteca – Cass. n. 15996/2022

Esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - espropriazione immobiliare - Intervento privo di titolo esecutivo contro un terzo datore di ipoteca - Udienza ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Partecipazione dell'esecutato e del terzo debitore garantito - Necessità - Potere di riconoscimento o disconoscimento del credito - Titolarità in capo al debitore.

 

In caso di intervento nell'espropriazione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma titolare di garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza di verifica dei crediti ex art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato a dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi "sine titulo" intenda riconoscere (in tutto o in parte) ovvero disconoscere.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_512

 

Corte

Cassazione

15996

2022