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Opposizione a precetto fondato su assegno – Cass. n. 27381/2022

Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.

 

In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27381 del 19/09/2022 (Rv. 665929 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

27381

2022