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Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi – Cass. n. 26541/2022

Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - competenza civile - litispendenza - Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi - Opposizione "formale" ex art. 617 c.p.c. proposta unitamente all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

 

Non sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni "formali" ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all’esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26541 del 09/09/2022 (Rv. 665716 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

26541

2022