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Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto – Cass. n. 31255/2022

Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Atti esecutivi posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo o di un provvedimento che ne vieti il compimento - Invalidità - Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto - Efficacia "ex tunc" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo, o comunque in violazione di uno specifico provvedimento di divieto del giudice dell'esecuzione, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno "ex tunc", neanche in caso di successiva revoca del provvedimento di divieto, la quale (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) può avere effetti solo per il futuro, dal momento che il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, rendendo irreversibilmente invalida l'attività esecutiva compiuta durante la sua vigenza. (Nella specie, in un caso in cui l'aggiudicazione era stata disposta dal professionista delegato in violazione di un provvedimento di differimento della vendita emesso dal giudice dell'esecuzione, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso che la successiva revoca di tale ultimo provvedimento potesse valere a sanare l'originaria nullità dell'aggiudicazione, la quale doveva peraltro considerarsi implicitamente revocata dal provvedimento con cui lo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 591-ter c.c., aveva confermato il precedente decreto di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31255 del 21/10/2022 (Rv. 666110 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_623

 

Corte

Cassazione

31255

2022