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Pignorabilità del credito del promittente venditore – Cass. n. 31844/2022

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Oggetto - Crediti futuri, non esigibili, condizionati ed eventuali - Inclusione - Limiti - Conseguenze - Pignorabilità del credito del promittente venditore - Fondamento - Fattispecie.

 

L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la pignorabilità del credito vantato dal promittente venditore, erroneamente ritenendo necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., e poi, rilevata la formazione del giudicato durante il secondo grado, aveva ritenuto preclusa la pronuncia di accertamento del credito perché ciò avrebbe comportato la riforma in appello di una decisione priva di errori).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31844 del 27/10/2022 (Rv. 666055 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Civ_art_2932

 

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Cassazione

31844

2022