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Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 32445/2022

Esecuzione forzata - estinzione del processo - mobiliare - presso terzi - Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.

 

In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354

 

Corte

Cassazione

32445

2022