Introduzione con ricorso anziché con citazione – Cass. n. 6237/2023
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena; pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023 (Rv. 667141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618