Esecuzione forzata - estinzione del processo - rinuncia - Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice - Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023 (Rv. 667180 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_629, Cod_Proc_Civ_art_630
Corte
Cassazione
5921
2023