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Spese giudiziali - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Valore della controversia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)

Criterio di determinazione - Decisum e disputatum - Esclusione - Fondamento - Entità delle somme precettate - Sussistenza.

Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_095