Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_162