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Opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-02)

Opposizione agli atti esecutivi - Erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione - Omessa notificazione dell’atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione - Conseguenze - Improponibilità o improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena - Sussistenza - Imputabilità dell’errore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_618