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Mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - stipendi salari ed assegni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 18/04/2024 (Rv. 670784-01)

Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 18/04/2024 (Rv. 670784-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Proc_Civ_art_545