Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene o diritto all’indennizzo assicurativo - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Applicabilità del principio anche alla vendita forza ex art. 2919 c.c. - Fondamento.
Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11478 del 29/04/2024 (Rv. 670934-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1918, Cod_Civ_art_1891, Cod_Civ_art_2919