Mancanza di procura nell’atto di precetto - Censura - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.
La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24927 del 17/09/2024 (Rv. 672386-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_480