Riscossione dei canoni e azione di risoluzione - Legittimazione del custode - Sussistenza.
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2923, Cod_Civ_art_2912, Cod_Proc_Civ_art_559, Cod_Proc_Civ_art_560