poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - ordinamento amministrativo - personale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4187 del 20/02/2013
- Clausola prevista dall'accordo integrativo al c.c.n.l. del 26 novembre 1994 di risoluzione automatica del rapporto di lavoro al compimento di sessantacinque anni - Comunicazione datoriale di collocamento a riposo applicativa delle suddetta clausola - Licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4187 del 20/02/2013
In tema di rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti delle Poste Italiane, la mera comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza dell'applicazione della clausola di automatica risoluzione del rapporto di lavoro (già contenuta nel c.c.n.l. integrativo del 26 novembre 1994) al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra una ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. Ne consegue che, in tale evenienza, non compete al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4187 del 20/02/2013