ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7307 del 28/03/2014
Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q) del d. lgs. n. 109 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Carattere - Natura del requisito della ingiustificabilità del ritardo - Elemento esterno della fattispecie disciplinare - Conseguenze - Onere di prova e di allegazione - Riparto. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7307 del 28/03/2014
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. q) del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il requisito di ingiustificabilità del ritardo non costituisce ulteriore elemento tipico, bensì rappresenta un elemento esterno che può essere ricondotto alle condizioni di inesigibilità, sicchè l'onere di allegazione e dimostrazione di tale causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto grava sull'incolpato, dal momento che al titolare dell'azione disciplinare compete soltanto la prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7307 del 28/03/2014