ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 11228 del 21/05/2014
Trasferimento ad altra sede o ufficio - Obbligatorietà ed automaticità per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 11228 del 21/05/2014
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 limitatamente alla parte che prevede l'obbligatoria ed automatica irrogazione dell'ulteriore sanzione del trasferimento del magistrato ad altra sede od altro ufficio quando ricorra una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 109 cit., comportando l'equiparazione sotto il profilo sanzionatorio di illeciti disciplinari di diversa gravità - inclusivi di condotte intenzionali o solo colpose ovvero relativi all'inosservanza di doveri di non pari importanza - senza consentire al giudice disciplinare di valutare se l'inflizione della sanzione accessoria sia necessaria, in relazione allo scopo che le è proprio, per evitare il contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio.
Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 11228 del 21/05/2014