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Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare - Magistratura - Atti persecutori

Fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato - Atti persecutori - Reciprocità dei comportamenti molesti - Irrilevanza Scritto anonimo - Utilizzabilità - Ai fini della notorietà del fatto - Illecito disciplinare - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8407 del 28/05/2012

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8407 del 28/05/2012

 

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 4, comma primo, lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 può essere integrato dal compimento di atti persecutori, anche in caso di reciprocità di comportamenti molesti, poiché la reciprocità non esclude la configurabilità del reato; inoltre, l'attitudine della vicenda a ledere l'immagine del magistrato può essere desunta da uno scritto anonimo, essendo questo utilizzato per provare non la sussistenza del fatto penalmente rilevante, in violazione dell'art. 240 cod. proc. pen., ma l'elemento, a questo esterno, della sua notorietà.