Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013
Obbligo di astensione del magistrato - Mancato esercizio - Illecito disciplinare - Elemento soggettivo - Configurabilità - Condizioni.
L'art. 2, comma primo, lettera c), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge" non richiede - sotto il profilo soggettivo - uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell'agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie. Ne consegue che ad integrare l'elemento psicologico dell'illecito non è necessaria la "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell'interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l'obbligo di astensione, nonché l'adozione, cosciente e volontaria, dell'atto medesimo, pur versandosi in quella situazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013