Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013
Misure cautelari - Adozione - Procedimento in camera di consiglio - Necessità della lettura del provvedimento (o del suo dispositivo) - Insussistenza - Fondamento.
In tema di misure cautelari adottate nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di magistrati, in assenza di disposizioni specifiche, il generale richiamo alle norme del codice di procedura penale - con il solo limite della compatibilità - operato dall'art. 18, quarto comma, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 deve essere inteso nel senso che alla decisione cautelare resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non si applica il principio dell'immediatezza, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., atteso che lo svolgimento con rito camerale, ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, di tale fase eventuale ed incidentale del procedimento comporta che alla stessa debba applicarsi l'art. 127 cod. proc. pen., a norma del quale "il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo", non prevedendo pertanto come necessaria la lettura in udienza del provvedimento adottato o del relativo dispositivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013