Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013
Ricorso davanti alle Sezioni Unite civili - Questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., della disciplina sull'ordine di intervento delle parti nella discussione innanzi alla Corte di cassazione - Manifesta infondatezza.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. - della normativa di cui al d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, in combinato disposto con l'art. 379 cod. proc. civ., nella parte in cui (prevedendo per la fase di impugnazione del giudizio disciplinare l'applicazione delle norme del codice di procedura civile e, tra esse, quella secondo cui il P.G. presso la Corte di Cassazione prende la parola per ultimo nell'udienza pubblica di discussione) - non assicurerebbe parità di trattamento tra l'incolpato ed il P.G., non consentendo al primo ed al suo difensore di conoscere le posizioni assunte dal titolare dell'azione disciplinare. Invero, il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate, dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese, non preclude, nel quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel contraddittorio di tutte le parti, tenuto conto, per un verso, che in quella sede le funzioni di imparziale tutore della legge esplicate dal P.G. risultano preminenti rispetto a quelle, già svolte in sede di merito, di promotore del procedimento disciplinare, nonché, per altro verso, del fatto che la scelta in favore del modulo procedimentale penale, in quanto più adeguato allo svolgimento del giudizio disciplinare, si giustifica in relazione alla sola fase di merito e non di legittimità, nella quale il giudizio si svolge essenzialmente sugli atti già acquisiti e le posizioni delle parti - l'incolpato ed il Ministero della giustizia - sono affidate ai rispettivi difensori, spettando, oltretutto, a quello dell'incolpato di interloquire comunque per ultimo, in virtù, ai sensi del quarto comma dell'art. 379 cod. proc. civ., della facoltà di replicare "con brevi osservazioni scritte".
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013