ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare
Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni - Fattispecie.Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7379 del 25/03/2013
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7379 del 25/03/2013
Il comportamento del magistrato può essere censurato sul piano disciplinare con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto, purché tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, restando invece esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa del magistrato allorché pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate.
(Nel caso di specie, è stata ritenuta errata - ma non implausibile - l'interpretazione dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, in forza della quale era stata ipotizzata la simultanea ricorrenza delle circostanze aggravanti costituite dal ricorso al cosiddetto metodo mafioso e dall'agevolazione di associazione mafiosa, con conseguente applicazione di un più ampio termine di durata della misura cautelare personale della custodia in carcere).