Giudice di pace - Rapporto di pubblico impiego o parasubordinato - Equiparazione - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17862 del 09/09/2016