Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Sez. 3 - , Sentenza n. 23720 del 22/11/2016 Bis
Provvedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo - Sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio - Asserita disparità di trattamento tra magistrati del TAR e del Consiglio di Stato - Ipotizzata illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell’art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 32 della l. n. 186 del 1982 e 21, comma 6, del r.d. n. 511 del 1946, nella parte in cui assoggetterebbero i soli magistrati del T.A.R., e non anche quelli del Consiglio di Stato, alla sanzione disciplinare del trasferimento d’ufficio ad altra sede, dovendo escludersi la pretesa disparità di trattamento non solo in ragione della diversità delle rispettive qualifiche (e, dunque, della disomogeneità delle situazioni poste a confronto), quanto, soprattutto, del fatto che il trasferimento d’ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato risulta possibile da e verso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, che si pone, pur con alcune peculiarità attinenti al suo funzionamento ed alla sua composizione, come una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, considerato come giurisdizione speciale unitaria.
Sez. 3 - , Sentenza n. 23720 del 22/11/2016 Bis