Interpretazione che escluda, nell'ipotesi di collocamento a riposo dell'incolpato, l'automatica estinzione del procedimento e delle misure cautelari disposte - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.lgs. n. 109 del 2006, ove interpretato in senso diverso da quello che il collocamento a riposo del magistrato determina, come effetto automatico, l’estinzione del procedimento disciplinare e la cessazione della misura cautelare della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, atteso che, pur essendo venuta meno l’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, restano in discussione questioni che, ai fini della loro soluzione, postulano un definitivo accertamento della legittimità, o meno, della misura medesima.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25971 del 16/12/2016